Il recente aggiornamento del
testo unico della Salute e Sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 81/2008) è stato integrato con Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, con il quale sono state descritte le
attività antincendio
da mettere in atto nelle “aziende” con il profilo di rischio basso. Nella fattispecie rientrano tutte quelle attività lavorative, con anche un solo dipendente, come ad esempio i bar, i ristoranti, i piccoli negozi e simili.
Quali obblighi spettano per questi esercizi commerciali?
Il primo obbligo per i datori di lavoro: la Valutazione del rischio d’incendio
(non sarà quindi sufficiente la procedura standardizzata per questo rischio), nella quale sarà necessario analizzare le situazioni che possono provocare un incendio, applicando le relative misure di contenimento e miglioramento .
A seguito della valutazione, si dovranno prendere i provvedimenti necessari all’evacuazione degli spazi di lavoro, tenendo conto dei limiti di affollamento dei locali prescritti.
er consentire un rapido intervento in caso di incendio, sarà necessario possedere (e mantenere funzionanti) idonei estintori da 6 chilogrammi a polvere, da integrare eventualmente con le coperte antifiamma.
In base alla valutazione del rischio potrebbe essere necessario, inoltre l’installazione di un allarme che funzioni in caso di emergenza come avviso per gli occupanti.
Le nuove misure, contenute nel Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, entreranno in vigore il 28 ottobre 2022.