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Novità SUPERBONUS 110%

Domenico Gagliardi • ago 03, 2021
Il 31 Luglio è stato convertito in Legge il Decreto Semplificazioni bis-governance PNRR che all'art. 33 semplifica la fruizione del Superbonus. Le principali novità:
  • Sono ammessi alla detrazione 110% anche gli interventi che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche, eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante, indipendentemente dalla presenza di un disabile o di un over 65


  • L'agevolazione Superbonus è estesa anche alle organizzazioni di utilità sociale non lucrative (es. ospedali, case di cura, conventi)


  • Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza (in deroga alle distanze minime riportate all'art. 873 del Codice Civile)


  • Gli interventi agevolati con il Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati "manutenzione straordinaria" per cui sarà sufficiente la presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), anche per interventi riguardanti le parti strutturali e i prospetti degli edifici, dunque l'attestazione di stato legittimo non sarà più obbligatoria; in caso di interventi già classificati come "edilizia libera" nella CILA occorrerà indicare la sola descrizione dell'intervento; per quanto riguarda le variazioni di interventi in corso d'opera sarà necessario integrare la CILA al termine dei lavori


  • Le violazioni meramente formali (che non andrebbero a pregiudicare le attività di controllo) non comporteranno la perdita definitiva dell'agevolazione; nel caso in cui venissero riconosciute delle violazioni, la decadenza sarà in ogni caso applicata esclusivamente in riferimento al singolo intervento che è stato oggetto di irregolarità o omissione.


  • La decadenza del beneficio fiscale avverrà nei seguenti casi:

a) Mancata presentazione della CILA

b) Interventi realizzati in difformità dalla CILA

c) Assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo

d) Non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14


  • Nel caso di acquisto di immobili su cui si interviene con opere finalizzate all'efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la residenza è di trenta mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita


  • I pannelli fotovoltaici potranno essere montati anche su immobili nei centri storici a patto che siano integrati architettonicamente e l'impatto visivo sia nullo
Si riportano di seguito le nuove date di scadenza del Superbonus 110%:
  • 30/06/2022 per interventi che riguardano singoli IMMOBILI UNIFAMILIARI, con possibilità di conclusione dei lavori entro il 31/12/2022 se entro il 30/06/2022 si saranno realizzati almeno il 60% dei lavori


  • 31/12/2022 per interventi che riguardano i CONDOMINI


  • 31/12/2023 per interventi che riguardano gli IACP (se entro il 30/06/2023 dimostreranno di aver eseguito almeno il 60% dei lavori)



Fonte: CNA COSTRUZIONI.

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