Le misure minime delle stanze
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In caso di ristrutturazione edilizia
La questione di oggi è relativa agli indici dimensionali minimi per gli immobili di civile abitazione.
Altezze interne dei locali
Per altezza interna è definita la distanza tra il pavimento finito
e il soffitto
, misurata in metri. Nel caso in cui il soffitto non presenti un andamento orizzontale, la misura dell'altezza interna deve essere calcolata dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento, misurata escludendo le soglie di passaggio tra i vani e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità di 50 cm.
L'altezza interna delle stanze deve risultare pari ad almeno 2,70 m, riconducibili a 2,40 m per disimpegni, corridoi, bagni e ripostigli.
Sono consentite misure minime dell'altezza inferiori per le costruzioni esistenti in quegli interventi edilizi per il recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa o alloggi di valore artistico ed ambientale.
Superfici dei locali
Nelle nuove unità immobiliari residenziali:
- superficie minima di mq 14,00 per ogni persona per le prime quattro
- superficie minima di mq 10,00 per ogni persona successiva
- i locali per l'abitazione devono avere una superficie minima di mq 9,00
- ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di mq 14,00
- la cucina deve avere una superficie minima di mq 4,00 - con larghezza non inferiore a m 1,60
- camera da letto matrimoniale sup. minima mq 14,00
- camera da letto singola sup. minima mq 9,00
In ogni alloggio di nuova edificazione, oppure soggetto a frazionamento, cambio di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie:
- almeno un servizio igienico deve avere una superficie minima di mq 3,00 - con larghezza non inferiore a m 1,5 e deve essere dotato di wc, bidet, vasca da bagno o doccia e lavandino
- negli alloggi esistenti non è consentito ridurre la superficie destinata al bagno qualora inferiore a quanto sopra riportato.
- l'eventuale secondo servizio dovrà avere una superficie minima di mq 1,10 e larghezza non inferiore a m 0,90
- la superficie degli alloggi monocamera, per una sola persona, deve risultare non inferiore a mq 28,00, di cui almeno mq 23,00 riferiti a locali abitativi principali (camera, soggiorno) e per due persone non inferiore a mq 38,00
Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, le misure minime sopra indicate non si applicano alle singole unità immobiliare esistenti a destinazione residenziale, sottoposte a interventi edilizi non superiori al restauro/risanamento conservativo nel caso in cui, con tale intervento, si configuri un mantenimento o un miglioramento dei requisiti igienico sanitari. La realizzazione del primo servizio igienico potrà avere superfici inferiori a quanto indicato qualora produca un complessivo miglioramento dei requisiti igienico-sanitari
Nelle unità immobiliari residenziali, tutti i locali, tranne quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta verso l'esterno.
Per la redazione del presente articolo, si è fatto riferimenti al Regolamento Edilizio del Comune di Torino.
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