Opere senza permessi
Condividi
Quali sono le opere che possono essere realizzate senza permessi?
Recentemente in Studio si sono avvicinati cittadini che chiedono lumi relativamente l'edilizia libera. Mi spiego meglio: i giornali e le televisioni qualche mese or sono hanno divulgato la notizia che diverse opere, prima assoggettate a pratiche edilizie varie, sono state declassate in edilizia libera ossia prive dell'obbligatorietà di qualsiasi titolo edilizio. Tale informazione è passata molto velocemente e probabilmente priva di dettagli.
Per questo motivo ho deciso di realizzare questo articolo provando, documenti alla mano, a realizzare un glossario di tutte le opere che sono state classate di "edilizia libera"
e quindi non assoggettate ad alcun titolo edilizio. Sto parlando del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Marzo 2018, in concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Vi avverto subito, però, come ovvio non tutte le opere sono "libere"
Glossario delle opere in edilizia libera
Ciò che verrà qui sotto elencato e commentato, tratta l'elenco non esaustivo delle principali opere. Elenco non esaustivo è proprio la terminologia utilizzata nel decreto stesso; sono le principali opere che possono essere eseguite in assenza di titolo edilizio.
1) Installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici;
Trattasi di pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici (quindi non campi nei quali si installano pannelli per la produzione a titolo di investimento).
Oltre alla riduzione dei consumi e quindi dell'inquinamento, una fattore importante per scegliere di installare tali impianti all'avanguardia riguarda il rientro dall'investimento. Potremmo parlare di agevolazioni fiscali, ma non è l'articolo giusto... senza dubbio i costi burocratici (per le pratiche) sono ANNULLATI, con conseguente miglior investimento.
2) Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza;
Aree ludiche senza fini di lucro. Stiamo parlando di
- opere di arredo per il giardino come ad esempio un barbecue in muratura, una fontana, un muretto, una scultura, le fioriere, panche.
- Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente fissate al suolo.
- Giochi per bambini comprese recinzioni.
- Pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente fissati al suolo.
- Ricoveri per animali domestici, voliere, con o senza recinzione (la vostra bellissima cuccia fatta a mano nel cortile non costituisce abuso edilizio)!
- Ripostigli per attrezzi di limitate dimensioni.
- Tende, tende a pergola, coperture leggere di arredo.
3) Manufatti leggeri, anche prefabbricati in strutture ricettive all'aperto
- Roulotte
- Camper
- Case mobili
- imbarcazioni
4) Eliminazione delle barriere architettoniche
Stiamo parlando di tutti quegli interventi necessari all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Più in particolare è edilizia libera:
- Installazione di ascensori e montacarichi
- Servo-scala e simili
- rampe per accesso disabili
- dispositivi sensoriali
5) Punto di ricarica per veicoli elettrici
6) Impianto di climatizzazione
Si, forse la foto è un po' aggressiva. Il Decreto Ministeriale elenca come manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono permesse le riparazioni, le sostituzioni e i rinnovamenti di:
- elementi decorativi delle facciate (come ad esempio marcapiani, modanature, corniciature, lesene)
- opere di lattoneria come grondaie, tubi e pluviali
- Inferriate od altri sistemi anti-intrusione
- Attenzione però. Quando si tratta di edifici tutelati dalle belle arti, il discorso come ovvio... cambia
- elementi di rifinitura delle scale
- controsoffitti
- comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione dei fumi
- impianti di illuminazione esterni
- impianti di climatizzazione
- antenne, parabole o altri sistemi di ricezione e trasmissione
Cosa NON è edilizia libera
Non fanno parte di questa, indubbiamente allettante, elencazione di opere in edilizia libera, ad esempio, tutte le modifiche dell'assetto planimetrico della casa. Le modifiche in edilizia libere all'interno del nostro appartamento sono:
- La verniciatura delle pareti;
- la sostituzione e il rinnovamento delle pavimentazioni
- la sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelli precedenti.
Tutte le modificazioni all'assetto planimetrico devono essere valutate da un professionista abilitato il quale dovrà valutare, ad esempio, i rapporti aero-illuminanti dei locali, le relative altezze e distanze.
Ogni abitazione deve possedere i seguenti requisiti.
- Per quanto riguarda le altezze interne dei locali adibiti ad abitazione la misura minima deve essere pari ad almeno 2,70 m e di 2,40 m per quanto riguarda corridoi, disimpegni, servizi igienici, ripostigli.
- Le camere da letto per due persone devono avere una superficie minima di 14,00 mq, e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 mq.
- I locali destinati esclusivamente a cucina (cosiddetto cucinino, stanza non progettata per il pranzo della domenica) devono avere una superficie minima di 4,00 mq con una larghezza non inferiore a 1,60 m.
- Almeno un servizio igienico deve avere una superficie minima di 3,00 mq con larghezza non inferiore a 1,50 m. Per esperienza, nei casi in cui il servizio igienico non abbia una sezione rettangolare, vi deve essere una impronta rettangolare almeno 1,50 x 2,00.
- Il bagno deve essere dotato di wc, bidet, vasca da bagno o doccia e lavandino.ù
- Negli alloggi esistenti non è consentito ridurre la superficie del bagno principale qualora inferiore a quanto precedentemente riportato.
- L'eventuale secondo servizio igienico deve avere una superficie minima di 1,10 mq e larghezza non inferiore ai 0,90 m.
- I monolocali devono avere una superficie minima di 28,00 mq di cui almeno 23,00 mq riferito al locala abitativo principale.
- Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento. Per edifici realizzati prima del 5 luglio 1975, qualora l'altezza minima dei locali sia non inferiore ai 3,00 m, tale rapporto potrà essere ridotto a 1/10 se, quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non abbia una superficie minore di 2 metri quadri.
Questo non è che un breve excursus delle regole urbanistiche che regolano i locali di civile abitazione. Tali requisiti devono essere certificati da un tecnico specializzato abilitato.
Nota bene: per la redazione dei requisiti ai fini abitativi è stato utilizzato come esempio il regolamento edilizio della Città di Torino. Infatti, ogni realtà territoriale può discostarsi da quanto indicato. Per tali ragioni è sempre necessario documentarsi correttamente con i regolamenti territoriali vigenti.
Condividi
