Nell’ultimo condono, in seguito della presentazione agli uffici comunali di competenza, dopo il pagamento degli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, era prevista una somma di denaro come oblazione che variava in base alla tipologia e alla dimensione dell’abuso. Tale somma di denaro rappresentava una sorta di “multa” per la regolarizzazione. Tuttavia, i requisiti del condono hanno escluso la regolarizzazione di sperequazioni edilizie in aree soggette a vincoli ambientali, storici, salvo alcune eccezioni previste dalla Legge. Gli abusi realizzati in edifici di interesse storico-artistico o in zone a rischio idrogeologico erano generalmente esclusi della sanatoria.
Veniamo quindi ai giorni nostri. Il
Decreto “salva casa” non è un vero e proprio condono, infatti è stato chiamato più genericamente “sanatoria edilizia 2024”, anziché quarto condono edilizio e comprende:
1) abolizione della doppia conformità per gli interventi di manutenzione straordinaria quali
In sostanza se prima era necessario, in caso di sanatoria, che gli interventi fossero consentiti dalle norme edilizie e urbanistiche al momento dell’abuso e al momento della richiesta di sanatoria, adesso è sufficiente che le modifiche perpetrate all’immobile siano regolari soltanto al momento della richiesta di regolarizzazione.
2) Incremento delle tolleranze costruttive
Sono aumentate le tolleranze per le difformità cosiddette “minori”, come errori di dimensionamento, lievi modifiche delle aperture in facciata, diverso posizionamento, ecc. La tolleranza, dapprima imposta ad un massimo del 2%, può essere assentita fino ad un massimo del 5% per unità immobiliari sino a cento metri quadri.
3) Sanatoria per parziali difformità
Viene introdotta la possibilità di sanare irregolarità edilizie tramite il pagamento di una sanzione che varia tra 1.032 e 30.984, proporzionalmente all’aumento del valore venale dell’immobile. La grande novità è relativa ai tempi della definizione della sanatoria. Infatti l’ufficio comunale dovrà esprimersi con provvedimento entro 45 giorni, decorsi i quali la regolarizzazione si intende accolta per “silenzio assenso”. Ulteriori tempi, però, sono previsti qualora gli interventi necessitino dell’autorizzazione paesaggistica: 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni, decorsi i quali, se i pareri non sono giunti, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente.
4) Semplificazioni per i cambi di destinazione d’uso
Ferme restando le categorie funzionali degli immobili: a) residenziale, a-bis) turistico ricettiva, b) produttiva e direzione, c) commerciale, il mutamento delle destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari senza opere e all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Risultano ammessi anche i cambi di destinazione d’uso senza opere tra le predette categorie funzionali con la possibilità, però, per gli strumenti urbanistici comunali, di fissare specifiche condizioni.
5) Aumento delle opere in “edilizia libera”
Già nel settembre 2018 ti parlavo delle opere sugli immobili realizzabili senza permessi (qui l’articolo), con il Decreto “salva casa”, sono state introdotte grandi novità. Ad oggi è possibile realizzare strutture come tende da sole, pergolati e verande amovibili senza la necessità di permessi, a patto che non determino un aumento di volumetria e che quindi non creino spazi chiusi e rispettino le linee architettoniche dell’edificio. In particolare
In conclusione possiamo chiaramente definire la manovra come una modifica strutturale del testo unico dell’edilizia più che un vero e proprio Condono edilizio. L’obiettivo del governo è mirato a semplificare le procedure, ridurre i costi e stimolare il mercato immobiliare, garantendo allo stesso tempo la regolarizzazione delle situazioni edilizie preesistenti.
Nel frattempo, sono già in corso alcuni emendamenti della Lega che proveranno ad allargare le maglie del testo legislativo, di seguito ciò che proporrà la forza parlamentare di governo: